Statuto

Art. 1 – E’ costituita l’organizzazione radioamatoriale senza scopo di lucro denominata “773 Radio Group”, di seguito denominata “Associazione”. La stessa, apolitica, apartitica e aconfessionale, agisce nei limiti dei principi generali dell’ordinamento giuridico e del presente Statuto. Ha sede legale ed amministrativa in Latina, secondo quanto stabilito dai soci fondatori nell’atto costitutivo.

Art.2 – Scopi dell’Associazione sono il perseguimento delle attività proprie del radioamatore e stabilite dalla relativa normativa,  riunire a scopi scientifici, culturali, istruttivi, sperimentali e conviviali, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, i radioamatori, C.B. e S.W.L. in regola con le normative vigenti che rivestono la qualità di socio in seno all’associazione stessa, ovvero i loro familiari od ospiti, e la promozione, la realizzazione e la partecipazione a eventi radiantistici.
Sono espressamente escluse attività di Protezione Civile (eccezion fatta per gli obblighi di legge previsti per i radioamatori), le affiliazioni a Raggruppamenti o ad altre Associazioni, se non limitatamente alla durata delle attività radiantistiche occasionali o di radio assistenza o di emergenza (in caso di calamità, gravi eventi anche di sicurezza nazionale).

Art. 3 – L’Associazione ha durata illimitata, sempre che non si verifichi l’impossibilità di perseguire gli scopi di cui all’art.2 per qualsiasi motivo, ovvero per la volontà di cessazione delle attività associative. L’Associazione può decidere l’istituzione di sedi di rappresentanza, la cui gestione sarà delegata dal Consiglio Direttivo a due responsabili proposti dai membri della rappresentanza stessa. Tali rappresentanze si rifaranno al presente statuto e non potranno costituire in seno a se stesse alcun organo associativo.

Art. 4 – Sono soci fondatori IZ0RIM, IZ0RIN, IZ0RUP e IZ0PAP.  I soci fondatori hanno medesimi diritti e doveri di tutti gli altri soci. E’ però riservato loro, per primi cinque anni di vita dell’Associazione, il diritto di costituire il Consiglio Direttivo, di regolare del dettaglio la gestione, le eventuali articolazioni e gli eventuali servizi associativi attraverso apposito regolamento e sue modifiche decise di volta in volta anche su proposta dell’assemblea.

Art.5 – L’Associazione è composta esclusivamente da Soci Effettivi, Simpatizzanti ed Onorari. I soci devono essere persone fisiche di ineccepibile moralità che abbiano raggiunto la maggiore età e che godano dei diritti civili. I Soci Effettivi ed Onorari, devono essere Radioamatori, C.B. o S.W.L. in regola con le relative normative vigenti e con i pagamenti delle quote associative. Tutta la regolamentazione riguardante ogni tipologia di socio, accettazione ed esclusione, è contemplata nel regolamento associativo.

I Soci, possono essere iscritti ad altre organizzazioni analoghe purché le eventuali cariche assunte non vadano in contrasto con gli scopi e gli interessi dell’Associazione. Ogni socio può in qualsiasi momento recedere dall’associazione con effetto immediato.

Art.6 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle donazioni e dai versamenti straordinari eventualmente effettuati da Soci o da terzi, dalle attrezzature eventualmente acquistate con i proventi delle quote ovvero con altre disponibilità economiche dell’associazione stessa. Il patrimonio viene gestito secondo il regolamento associativo.

Art.7 – Sono organi dell’Associazione l’Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.

  1. L’assemblea dei soci è composta dai soci effettivi (unici ad avere diritto al voto) ed onorari regolarmente iscritti. Sono esclusi i soci Simpatizzanti. Ogni aspetto riguardante la convocazione dei soci, le caratteristiche dell’assemblea, i suoi compiti e le sue regole, è contemplato nel regolamento associativo;
  2. Fatto salvo quanto previsto dall’art.4 del presente statuto, il Consiglio Direttivo è composto da almeno 4 membri fra i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota. Ogni aspetto riguardante le caratteristiche del Consiglio Direttivo, i suoi compiti e le sue regole è contemplato nel regolamento associativo.

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo è composto da un Presidente, fino a due Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere. A loro spettano tutti i poteri che per legge o per Statuto non siano di esclusiva competenza dell’Assemblea. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e possono essere rieletti per non più di tre mandati consecutivi. I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire alcuna carica nella organizzazione di altre associazioni analoghe e viceversa. Per la regolamentazione delle votazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, i loro poteri, la loro costituzione, la loro composizione e la loro durata, si rimanda al regolamento associativo.

 

Art. 9 – Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l’Associazione ed a lui è devoluta la firma sociale. Firma libera, in assenza del presidente, hanno anche il primo Vice Presidente e in sua assenza il secondo.

 

Art. 10 – Le figure del Presidente del Consiglio Direttivo, dei vice presidente, del tesoriere e del segretario, nonché eventuali ulteriori figure associative, la loro nomina, i loro poteri, le loro prerogative, sono tutti regolamentati dall’apposito regolamento associativo.

 

Art. 11 – L’Organo di Comunicazione Ufficiale dell’Associazione è il sito internet www.773radiogroup.it. Ogni aspetto della gestione dell’Organo di comunicazione è contemplato nel regolamento associativo.

Art. 12 – Per le comunicazioni alla stampa che, data la loro natura, non possano attendere un’apposita deliberazione del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso nomina un “Ufficio Stampa” composto dal Direttore dell’Organo di Comunicazione Ufficiale e dal Presidente dell’Associazione. I componenti l’Ufficio Stampa dovranno assumere piena responsabilità del loro operato.

 

Art. 13 – In caso di scioglimento dell’Associazione, l’attivo netto sarà utilizzato per coprire eventuali pagamenti in sospeso, spese da sostenere per le incombenze per la chiusura, per risarcire eventuali soci, ed in ultimo, potrà essere devoluto a scopi analoghi a quelli dell’Associazione stessa ed in conformità a quanto a questo riguardo sarà deliberato dall’Assemblea.

Il materiale in prestito sarà restituito ai soci, mentre quello associativo, dovrà essere devoluto a scopi analoghi a quelli dell’Associazione stessa ed in conformità a quanto a questo riguardo sarà deliberato dall’Assemblea.

Art. 14 – Il presente Statuto, come i regolamenti relativi, sono obbligatori per tutti i Soci e la loro accettazione è vincolante per far parte dell’associazione stessa. Tutto quanto non espresso nel presente Statuto e regolamento associativo è regolamentato dal Codice Civile Italiano. Per ogni controversia, sarà competente il foro di Latina.

 

Art. 15 – Dopo l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo, e per almeno tre anni consecutivi, il presente Statuto, salvo quanto previsto dall’art.4, e salvo casi particolari, non potrà essere modificato, allo scopo di permettere l’adesione di un numero congruo (non inferiore a 6) di soci, che possano portare avanti gli scopi associativi come ritenuto più opportuno.

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